ARTICOLO 1
1. E' abrogato il quarto comma dell' articolo 2 della LR
20 marzo 1983, n. 8 limitatamente a << ed ai gatti domestici
vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
Data ad Ancona lì 19 luglio 1992
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